Al campionato provinciale di calcio di Terza categoria nella stagione 2015 - 16 hanno preso parte le seguenti squadre del comprensorio: Alimena, Mufara Polizzi e Bompietro
Risultati e classifiche III categoria 2015-16 | |
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Nessuno sconto di pena per i calciatori del Bompietro
La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha confermato le qualifiche inferte dal Giudice Sportivo all'ASD Bompietro in occasione della parrtita disputata ad Alimena e che come si ricorderà finì in rissa quando mancavano una manciata di minuti alla conclusione.
Queste le motivazioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale:
A.S.D. BOMPIETRO (PA) avverso squalifiche dei sigg. Gabriele Miserendino, Vittorio Mogavero e Alessio Rizzitello per 4 gare - campionato di 3^ categoria, girone “A”, gara Alimena/Bompietro del 20/03/2016 - Comunicato Ufficiale n. 61 delegazione Provinciale di Palermo del 24/03/2016.
Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Bompietro ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che i propri tesserati siano rimasti vittime dell’aggressione subita dai tesserati avversari.
Tant’è vero che i sigg. Miserendino e Mogavero sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche del Pronto soccorso di Petralia Sottana, nel quale il primo è stato trattenuto fino al giorno successivo alla gara.
L’appellante chiede inoltre, nell’insistere per la riduzione delle squalifiche, che sia annullata la sanzione a carico del sig. Alessio Rizzitello, non presente alla gara, come rilevabile dalla distinta.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro, con i relativi eventuali supplementi, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Dalla lettura del referto di gara, si evince che al 46° del 2° tempo, dopo la concessione di un calcio di punizione “si accendeva una rissa fra tesserati di entrambe le all’interno dell’area di rigore”. Tra i contendenti l’arbitro ha individuato, con riferimento a quanto in oggetto, i sigg. Fabrizio Rizzitello, Gabriele Miserendino e Vittorio Mogavero ed altri avversari, “che si colpivano con calci, pugni, spintoni, offese e minacce reciproche”.
Non appare perciò in dubbio che i fatti si siano svolti secondo quanto addebitato, né che possa ritenersi esclusivamente difensiva la condotta dei tesserati in questione, non risultando tutto ciò dall’esame degli atti di gara e non potendo influire ai fini della qualificazione dei fatti stessi la constatazione delle conseguenze, seppur deprecabili e inaccettabili in un contesto sportivo, oggetto di sanzione in altra sede.
Per quanto riguarda l’entità dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale va rilevato che non può procedersi ad ulteriore riduzione, trattandosi di atti violenti in danno di avversari di particolare gravità che, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettera c), risultano sanzionati in forma minima edittale già superiore rispetto al provvedimento, più tenue, assunto dal Giudice di prime cure.
Per quanto riguarda infine la posizione del sig. Alessio Rizzitello la sanzione va annullata, trattandosi di nominativo non risultante dagli atti di gara, che vanno tuttavia trasmessi al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti a carico del sig. Fabrizio Rizzitello, risultante nella distinta del Bompietro con il numero 3, indicato dall’arbitro nel referto di gara come vero partecipante ai fatti oggetto di provvedimenti disciplinari.
Infine va dichiarata inammissibile la richiesta di reformatio in peius delle sanzioni inflitte ai calciatori della Società Alimena, difettando, sul punto, di legittimazione. Per quanto denunciato dalla reclamante deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, annulla la squalifica a carico del sig. Alessio Rizzitello, conferma il resto dei provvedimenti impugnati e dispone il rinvio degli atti al Giudice Sportivo Territoriale provinciale per quanto di competenza in relazione alla posizione del calciatore sig. Fabrizio Rizzitello.
Senza addebito di tassa reclamo, non versata.
Per quanto denunciato dalla reclamante deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di sua competenza.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha confermato le qualifiche inferte dal Giudice Sportivo all'ASD Bompietro in occasione della parrtita disputata ad Alimena e che come si ricorderà finì in rissa quando mancavano una manciata di minuti alla conclusione.
Queste le motivazioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale:
A.S.D. BOMPIETRO (PA) avverso squalifiche dei sigg. Gabriele Miserendino, Vittorio Mogavero e Alessio Rizzitello per 4 gare - campionato di 3^ categoria, girone “A”, gara Alimena/Bompietro del 20/03/2016 - Comunicato Ufficiale n. 61 delegazione Provinciale di Palermo del 24/03/2016.
Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Bompietro ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che i propri tesserati siano rimasti vittime dell’aggressione subita dai tesserati avversari.
Tant’è vero che i sigg. Miserendino e Mogavero sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche del Pronto soccorso di Petralia Sottana, nel quale il primo è stato trattenuto fino al giorno successivo alla gara.
L’appellante chiede inoltre, nell’insistere per la riduzione delle squalifiche, che sia annullata la sanzione a carico del sig. Alessio Rizzitello, non presente alla gara, come rilevabile dalla distinta.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro, con i relativi eventuali supplementi, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Dalla lettura del referto di gara, si evince che al 46° del 2° tempo, dopo la concessione di un calcio di punizione “si accendeva una rissa fra tesserati di entrambe le all’interno dell’area di rigore”. Tra i contendenti l’arbitro ha individuato, con riferimento a quanto in oggetto, i sigg. Fabrizio Rizzitello, Gabriele Miserendino e Vittorio Mogavero ed altri avversari, “che si colpivano con calci, pugni, spintoni, offese e minacce reciproche”.
Non appare perciò in dubbio che i fatti si siano svolti secondo quanto addebitato, né che possa ritenersi esclusivamente difensiva la condotta dei tesserati in questione, non risultando tutto ciò dall’esame degli atti di gara e non potendo influire ai fini della qualificazione dei fatti stessi la constatazione delle conseguenze, seppur deprecabili e inaccettabili in un contesto sportivo, oggetto di sanzione in altra sede.
Per quanto riguarda l’entità dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale va rilevato che non può procedersi ad ulteriore riduzione, trattandosi di atti violenti in danno di avversari di particolare gravità che, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettera c), risultano sanzionati in forma minima edittale già superiore rispetto al provvedimento, più tenue, assunto dal Giudice di prime cure.
Per quanto riguarda infine la posizione del sig. Alessio Rizzitello la sanzione va annullata, trattandosi di nominativo non risultante dagli atti di gara, che vanno tuttavia trasmessi al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti a carico del sig. Fabrizio Rizzitello, risultante nella distinta del Bompietro con il numero 3, indicato dall’arbitro nel referto di gara come vero partecipante ai fatti oggetto di provvedimenti disciplinari.
Infine va dichiarata inammissibile la richiesta di reformatio in peius delle sanzioni inflitte ai calciatori della Società Alimena, difettando, sul punto, di legittimazione. Per quanto denunciato dalla reclamante deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, annulla la squalifica a carico del sig. Alessio Rizzitello, conferma il resto dei provvedimenti impugnati e dispone il rinvio degli atti al Giudice Sportivo Territoriale provinciale per quanto di competenza in relazione alla posizione del calciatore sig. Fabrizio Rizzitello.
Senza addebito di tassa reclamo, non versata.
Per quanto denunciato dalla reclamante deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di sua competenza.
Mano pesante del Giudice Sportivo dopo la gara del 20/ 3/2016 Alimena - Bompietro
La partita al 46° del secondo tempo veniva sospesa, a causa di una rissa tra calciatori avversari. Pertanto, alla luce del referto di gara, l’organo di Giustizia Sportiva ha disposto la sconfitta per 3-0 per entrambe le società.
Al contempo, visto che anche dal referto dell'arbitro emerge come dalla rissa tra i calciatori siano conseguite delle lesioni personali rinvia gli atti alla procura federale per gli opportuni accertamenti.
Questi i provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti e giocatori:
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 4/2016
CAPPUZZO GIUSEPPE (ALIMENA) per condotta scorretta.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E
Federico Francesco (Alimena) per contegno aggressivo, offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre, a fine gara in seguito alla rissa che coinvolgeva i giocatori delle due squadre, nonostante il provvedimento disciplinare reiterava nuovamente la propria condotta nei confronti del direttore di gara.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E
Caruso Giovanni (Alimena) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Di Pietro Giuseppe (Alimena) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Maccadino Michele (Alimena) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Simili Fabio (Alimena) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Miserendino Gabriele (Bompietro) in quanto partecipava alla rissa con i calciatori avversari.
Mogavero Vittorio (Bompietro) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Rizzitello Alessio (Bompietro) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
Badagliacca Giuseppe (Alimena) per contegno aggressivo, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.
La partita al 46° del secondo tempo veniva sospesa, a causa di una rissa tra calciatori avversari. Pertanto, alla luce del referto di gara, l’organo di Giustizia Sportiva ha disposto la sconfitta per 3-0 per entrambe le società.
Al contempo, visto che anche dal referto dell'arbitro emerge come dalla rissa tra i calciatori siano conseguite delle lesioni personali rinvia gli atti alla procura federale per gli opportuni accertamenti.
Questi i provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti e giocatori:
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 4/2016
CAPPUZZO GIUSEPPE (ALIMENA) per condotta scorretta.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E
Federico Francesco (Alimena) per contegno aggressivo, offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre, a fine gara in seguito alla rissa che coinvolgeva i giocatori delle due squadre, nonostante il provvedimento disciplinare reiterava nuovamente la propria condotta nei confronti del direttore di gara.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E
Caruso Giovanni (Alimena) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Di Pietro Giuseppe (Alimena) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Maccadino Michele (Alimena) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Simili Fabio (Alimena) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Miserendino Gabriele (Bompietro) in quanto partecipava alla rissa con i calciatori avversari.
Mogavero Vittorio (Bompietro) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
Rizzitello Alessio (Bompietro) in quanto partecipava ad una rissa con i calciatori avversari.
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
Badagliacca Giuseppe (Alimena) per contegno aggressivo, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.
Terza categoria: Alimena - Bompietro sospesa per rissa al 90°
Dalla pagina Facebook dell'ASD Bompietro:
"In realtà non ci sarebbe nulla da dire, perché chiunque si interessi di queste categorie calcistiche, che sia spettatore, giocatore o ai vertici della lega stessa conosce la squadra che oggi abbiamo affrontato..nessuno quindi si stupirà nel sapere che la partita di oggi tra Alimena e Bompietro è stata sospesa sul risultato di 2-2 al 90º minuto, per rissa.
Beh non è una novità che le loro partite spesso sfociano in tale vergogna, e chi l'affronta sa che è sempre dietro l'angolo, ma quando poi sei coinvolto direttamente è tutta un'altra storia...e rimani realmente inerte nel vedere con quanta malvagità ingiustificata ti prendono a calci e pugni!
Eppure come abbiam fatto cronaca di vittorie e di sconfitte, oggi è giusto far cronaca della vergogna accaduta oggi!
Roba inguardabile, roba ingiustificabile, violenza che MAI dovrebbe esistere! Da quando è nato il calcio è nato anche l'agonismo, magari qualcuno ne possiede troppo e ahimè volano brutti gesti e brutte parole, ed a tutte le squadre (noi compresa) capita qualche spiacevole battibecco...ma oggi non parliamo di ciò, oggi parliamo di VIOLENZA che di per se non è giustificabile, ancor di più se nasce senza motivo! Ragazzi buttati a terra e pestati, presi a pugni e mandati all'ospedale SENZA UN PERCHÉ.
Aggiungiamo anche agli atti che le forze dell'ordine non sono potute intervenire perché lasciate fuori dai cancelli, e chissà se non c'era premeditazione in tutto ciò, viste le sottili voci minacciose trapelate nei giorni scorsi.
Attenzione, guai a fare di tutta l'erba un fascio, c'è anche brava gente tra loro, ma oggi parliamo dei molti a scatenarsi in tale schifo! E sebbene come detto in precedenza tutti sappiamo e tutti ce lo aspettiamo, oggi 20/03/2016, cronaca a parte, rimaniamo senza parole!"
Dalla pagina Facebook dell'ASD Bompietro:
"In realtà non ci sarebbe nulla da dire, perché chiunque si interessi di queste categorie calcistiche, che sia spettatore, giocatore o ai vertici della lega stessa conosce la squadra che oggi abbiamo affrontato..nessuno quindi si stupirà nel sapere che la partita di oggi tra Alimena e Bompietro è stata sospesa sul risultato di 2-2 al 90º minuto, per rissa.
Beh non è una novità che le loro partite spesso sfociano in tale vergogna, e chi l'affronta sa che è sempre dietro l'angolo, ma quando poi sei coinvolto direttamente è tutta un'altra storia...e rimani realmente inerte nel vedere con quanta malvagità ingiustificata ti prendono a calci e pugni!
Eppure come abbiam fatto cronaca di vittorie e di sconfitte, oggi è giusto far cronaca della vergogna accaduta oggi!
Roba inguardabile, roba ingiustificabile, violenza che MAI dovrebbe esistere! Da quando è nato il calcio è nato anche l'agonismo, magari qualcuno ne possiede troppo e ahimè volano brutti gesti e brutte parole, ed a tutte le squadre (noi compresa) capita qualche spiacevole battibecco...ma oggi non parliamo di ciò, oggi parliamo di VIOLENZA che di per se non è giustificabile, ancor di più se nasce senza motivo! Ragazzi buttati a terra e pestati, presi a pugni e mandati all'ospedale SENZA UN PERCHÉ.
Aggiungiamo anche agli atti che le forze dell'ordine non sono potute intervenire perché lasciate fuori dai cancelli, e chissà se non c'era premeditazione in tutto ciò, viste le sottili voci minacciose trapelate nei giorni scorsi.
Attenzione, guai a fare di tutta l'erba un fascio, c'è anche brava gente tra loro, ma oggi parliamo dei molti a scatenarsi in tale schifo! E sebbene come detto in precedenza tutti sappiamo e tutti ce lo aspettiamo, oggi 20/03/2016, cronaca a parte, rimaniamo senza parole!"